Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOD.P.R. n. 115/2002
CHI PUO'RICHIEDERLOPuò richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 13.659,64.
Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
DOVE SI RICHIEDEPalazzo di Giustizia di Alessandria
Apertura al pubblico:
COME SI SVOLGEPer ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilita.
In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilita, la domanda puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio.
Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell'Ordine provvede sulla domanda.
COSTILa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.