Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati.
Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.
La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 13.659,64. aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante) possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato.
Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
CHI PUO'RICHIEDERLOLa persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbiano un reddito familiare inferiore a €.12.838,01 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante).
DOVE SI RICHIEDELa domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia ovvero trasmessa a mezzo raccomandata) presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il processo pende e quindi:
- presso l'Infopoint del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari;
- presso la cancelleria del Giudice procedente se il procedimento e nella fase dibattimentale;
- presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione.
Inoltre la domanda può essere presentata al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente.
COME SI SVOLGEPer accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente, al Giudice.
L'istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il patrocinio, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito.
Compilare il Modulo presente nella sezione Moduli standard in fondo a questa pagina, provvedendo al deposito dell’istanza completa degli allegati e depositarlo tramite PST-Portale Servizi Telematici (a tal proposito si assicura che le istanze di Gratuito Patrocinio depositate tramite il Portale vengono acquisite e assegnate al giudice, nonostante risultino “tecnicamente rifiutate”) da parte dei difensori, ovvero personalmente al Punto Info Gip solo per le parti private (indagato/imputato o parte lesa).
TEMPIIl Giudice provvede entro 10 giorni dal deposito dell'istanza.
COSTILa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.